Esteso anche ai papà il divieto di licenziamento grazie alla circolare Inps n.32 del 20 marzo 2023
L’Inps ha introdotto rilevanti novità in materia di lavoro e paternità, adeguando le tutele normative già operative per le lavoratrici madri anche ai papà che, proprio come le mamme, ora non potranno essere licenziati entro il primo anno di vita del bambino.
Quali sono le novità
La legge già prescrive il divieto di licenziamento della madre dall’inizio della gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino. Con la circolare di cui sopra, il divieto di licenziamento si estende anche al padre, alle stesse condizioni.
Nello specifico, il lavoratore padre non può essere licenziato in entrambi i seguenti casi:
nel caso di fruizione del congedo di paternità obbligatorio, per cui il padre lavoratore, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, si astiene dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa. Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio (comma 1, articolo 27-bis del D. lgs n. 151 del 2001 introdotto dal D.Lgs 105/2022).
nel caso di fruizione del congedo di paternità alternativo, ovvero quando il lavoratore padre si sostituisce alla madre nel congedo di maternità obbligatorio, in presenza di circostanze particolarmente gravi come la morte e la grave infermità della madre; l’abbandono del minore da parte della madre o l’affidamento esclusivo del bambino al padre (ex articolo 28 del D. lgs n. 151 del 2001).
Cosa succede in caso di dimissioni
In caso di dimissioni nei primi dodici mesi di vita del bambino, si estende anche ai papà il diritto di accedere all’indennità di disoccupazione (Naspi), anche in caso di dimissioni volontarie e senza preavviso.
Si tratta di un primo passo che infonde speranza per una più completa attuazione delle direttive europee in tema di equilibrio tra lavoro e famiglia per genitori e caregivers.