Cosa fare dal 10 gennaio
Se si è positivi vaccinati e non:
- Asintomatici: 10 giorni di quarantena dal tampone positivo, e dopo 10 giorni tampone, anche rapido. Se negativo, termina la quarantena.
- Sintomatici: 10 giorni di quarantena dalla comparsa dei primi sintomi, e tampone 3 giorni dopo la scomparsa dei sintomi. Anche in questo caso vale il tampone rapido in farmacia o nei centri privati.
- Per i vaccinati con due dosi da meno di 4 mesi o con terza dose booster la quarantena è ridotta da 10 a 7 giorni, purché siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di questo periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.
Se si rientra tra i contatti stretti, ad alto rischio*:
- Ai vaccinati con terza dose booster, o 2 dosi o guariti da non più di 4 mesi: se asintomatici, non si applica la quarantena ma solo l’autosorveglianza, che consiste nell’obbligo di indossare mascherine di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al contatto con il positivo. Il periodo di autosorveglianza termina al giorno 5. É prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare nel caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al 5° giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi;
- ai vaccinati con 2 dosi da più di 4 mesi con green pass in corso di validità, se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;
- non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (es. che abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: 10 giorni di quarantena dall’ultimo contatto con la persona positiva, con tampone (antigenico o molecolare) finale negativo.
*Il contatto stretto (ad alto rischio) di un caso probabile o confermato è definito come:
- una persona che vive nella stessa casa di un caso Covid;
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso positivo (per esempio la stretta di mano);
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso positivo (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d’attesa dell’ospedale) con un caso Covid in assenza di DPI idonei;
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso positivo oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso positivo senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei;
- una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro 2 posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso positivo; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto
Se si rientra tra i contatti a basso rischio*
Qualora abbiano indossato sempre le mascherine chirurgiche o FFP2, non è necessaria quarantena ma dovranno essere mantenute le comuni precauzioni igienico-sanitarie. Se non è stato possibile garantire l’uso della mascherina, anche queste persone devono sottostare alle norme di autosorveglianza.
*Per contatto a basso rischio, come da indicazioni ECDC, si intende una persona che sia in una di queste condizioni:
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso positivo Covid, a una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d’attesa dell’ospedale) o che ha viaggiato con un caso Covid per meno di 15 minuti;
- tutti i passeggeri e l’equipaggio di un volo in cui era presente un caso positivo, ad eccezione dei passeggeri seduti entro 2 posti in qualsiasi direzione rispetto al caso Covid, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto, che restano classificati contatti ad alto rischio;
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso positivo, oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso positivo, provvisto di DPI (dispositivi di protezione individuale) raccomandati.
Calendario Covid-19
08/01/2022 | – Obbligo vaccinale per gli over 50 italiani e stranieri residenti in Italia. |
10/01/2022 | – Obbligo di super green pass per tutti i mezzi di trasporto pubblici (treni, aerei, pullman, navi, bus, metro, tram); servizi di ristorazione all’aperto; musei; piscine al chiuso e all’aperto; palestre; centri termali e parchi divertimento; alberghi e strutture ricettive; feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose (come battesimi o matrimoni); sagre e fiere; congressi; impianti di sci; sport di squadra anche all’aperto (come il calcetto); centri culturali, sociali e ricreativi per le attività al chiuso all’aperto; sale gioco, sale bingo e casinò. – Avvio delle somministrazioni dei richiami (booster) con un intervallo minimo ridotto a quattro mesi dalla seconda dose (rispetto agli attuali cinque). – Al via la somministrazione della terza dose di vaccino ai ragazzi dai 12 ai 15 anni. |
20/01/2022 | Obbligo di green pass di base (valido anche il tampone) per i clienti di parrucchieri e barbieri. Pass verde di base anche nei centri estetici. |
31/01/2022 | Termine della chiusura delle discoteche. |
01/02/2022 | – Scatta la sanzione di 100 euro per gli over 50 che non si sono vaccinati. – Obbligo di avere il green pass di base (valido anche tampone) per entrare negli uffici pubblici, alla posta, in banca o in uffici finanziari e nelle attività commerciali (ossia i negozi), con l’eccezione di quelle necessarie per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona (come farmacie e supermercati – l’elenco completo è dettagliato dal Dpcm del 21/01/2022). – Durata green pass vaccinale ridotta a 6 mesi. – Obbligo vaccinale per tutto il personale delle università. |
15/02/2022 | Obbligo di Green Pass rafforzato per tutti i lavoratori (pubblici e privati) e i liberi professionisti di almeno 50 anni. Chi non è ancora vaccinato dovrà effettuare la prima dose del vaccino entro il 31 gennaio per ottenere un Green Pass rafforzato valido a partire dal 15 febbraio (il certificato verde è rilasciato subito dopo la prima dose ma è attivato il quindicesimo giorno successivo alla somministrazione). I lavoratori con almeno 50 anni, non dotati di Green Pass rafforzato a questa data NON potranno accedere al luogo di lavoro e verranno considerati come assenti ingiustificati, conservando comunque il diritto al mantenimento del posto di lavoro. |
31/03/2022 | Fine dello stato di emergenza. |
15/06/2022 | Fine dell’obbligo vaccinale per tutti gli over 50 non vaccinati. |
Fonte Calendario Covid-19: Il Sole 24 Ore