Dal 22 ottobre 2021 sono entrate in vigore regole più stringenti in materia di sicurezza sul lavoro, in attuazione del D.L. 146 del 21 ottobre 2021.
Infatti, il D.L. in questione prevede la sospensione dell’attività in caso di presenza di lavoratori in nero. Un lavoratore si definisce irregolare qualora il datore di lavoro non abbia provveduto alla preventiva comunicazione di inizio della prestazione al centro per l’impiego.
L’obbligo di comunicazione decade in caso di coadiuvanti familiari; mentre la sospensione è esclusa in presenza di un unico lavoratore occupato e irregolare.
Con la nuova normativa, la misura viene stabilita al 10% dei lavoratori irregolari – e non più al 20 come in passato – presenti sul luogo di lavoro al momento dell’ispezione. Dunque basterà 1 lavoratore su 10 perché scatti la sospensione dell’attività.
Si specifica che la regolarizzazione al momento dell’accesso ispettivo è del tutto ininfluente, in quanto il provvedimento verrà adottato comunque.
A differenza del passato, inoltre, non c’è più discrezionalità nell’applicazione della sospensione e viene anche meno la possibilità di reiterare la violazione.
Revoca della sospensione
Per poter ottenere la revoca della sospensione, oltre al pagamento delle sanzioni che vanno da € 2.500 a 5.000, è necessario che l’organo di vigilanza accerti la regolarizzazione delle posizioni lavorative, nonché il ripristino delle condizioni di sicurezza sul lavoro. In caso di sospensione e mancata adesione alle regole, qualora il datore di lavoro continui l’attività lavorativa, è previsto l’arresto fino a sei mesi, senza possibilità di ammenda. Inoltre, per tutta la durata della sospensione, all’azienda è vietata la contrattazione con la pubblica amministrazione.
Per saperne di più sulle violazioni:
Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi (DVR) e mancata produzione di un documento aggiornato alle modifiche sostanziali ex art.29 comma 3;
mancata formazione ed addestramento;
mancata redazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione;
mancata costituzione del Servizio di Prevenzione e nomina del RSPP
mancata elaborazione del POS;
omessa vigilanza per rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza;